Rispondendo ai quesiti di alcuni iscritti relativamente all’assicurazione contro la responsabilità civile cui i liberi professionisti sono tenuti ai sensi dell’art. 3, lett. e) D.L. n. 138/2011 e dell’art. 5, comma 3 del D.P.R. n. 137/2012,è opportuno osservare che entrambe le norme sopra richiamate pongono a fondamento del predetto obbligo un preciso requisito, vale a dire “l'esercizio dell’attività professionale”, con la conseguenza che esso, pur essendo astrattamente riferibile a tutti i professionisti iscritti ai rispettivi Ordini, diviene concretamente esigibile solo quando costoro si trovano nella condizione di esercitare in modo effettivo e attuale la professione “regolamentata”.
Non è, dunque, la qualità di "professionista iscritto all’Ordine" che determina l'insorgenza dell'obbligo in esame, bensì l'ulteriore condizione che il libero professionista eserciti in concreto l'attività professionale, posto che solo in conseguenza di ciò il professionista entra in contatto con il “Cliente-utente”, ragion per cui sorge l’obbligo di tenerlo indenne da sue eventuali condotte colpose (colpa lieve o colpa grave).
Va da sé, quindi, che l'obbligo di assicurazione professionale ricade esclusivamente sui professionisti iscritti agli Ordini che esercitano in modo effettivo l’attività professionale. In particolare, non potrà esigersi l'adempimento del predetto obbligo nei confronti dei professionisti iscritti all’Ordine che non esercitino la professione in forma autonoma, in quanto che non assumano in proprio il rischio professionale derivante dall'esercizio dell'attività.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che sono esclusi:
- i professionisti assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, i quali esercitino l'attività professionale esclusivamente per conto dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza;
- i professionisti posti alle dipendenze di un datore di lavoro privato (ad esempio una società o uno studio professionale), con la ovvia eccezione di coloro che svolgono l'attività in proprio (anche se congiuntamente ai titolari dello studio o della società) con apposizione della sottoscrizione negli elaborati progettuali ed altri documenti.
Pertanto, pare ragionevole ritenere che l'obbligo di stipula di una polizza assicurativa non può essere imposto a tutti i professionisti al momento dell'iscrizione all'Albo e per il solo fatto dell'iscrizione, dovendosi in ogni caso prevedere l'instaurazione di regimi differenziati a seconda che l'iscritto eserciti o meno attività di libero professionista in proprio, con conseguente esonero dal predetto obbligo previsto dal D.P.R. n. 137/2012 per i professionisti che non firmano elaborati e dunque non si espongono al rischio in concreto.