L’8 ottobre 2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 il Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”, in vigore dal 9 ottobre 2026.
Il provvedimento interviene sul D.Lgs. n. 152/2006 con l’obiettivo di rafforzare le attività istruttorie relative alle valutazioni e autorizzazioni ambientali.
In tema di terre e rocce da scavo vengono introdotte nuove disposizioni per i cantieri di piccole dimensioni (cantieri fino a 20 m³ ) consentendo il riutilizzo diretto nello stesso sito di produzione senza l'obbligo di effettuare la preventiva caratterizzazione ambientale, nel rispetto di specifici requisiti; vengono inoltre rimodulati i quantitativi massimi e le regole per lo stoccaggio provvisorio delle terre qualificate come rifiuti (deposito temporaneo).
A partire dal 2027 verrà istituito un apposito fondo per le emergenze climatiche con una dotazione di 11 milioni di euro annui destinato ai Comuni, che serviranno a finanziare investimenti urgenti a seguito di eventi ambientali e climatici eccezionali e imprevedibili, fino a un massimo di 1 milione di euro per singolo evento. I criteri di accesso saranno definiti da un successivo decreto attuativo.
In termini di economia circolare, vengono introdotti nuovi obblighi stringenti di comunicazione relativi alle quote di plastica riciclata utilizzate nelle bottiglie per bevande e aggiornate le norme per favorire e regolamentare l'impiego del Combustibile Solido Secondario.
In tema di bonifiche, oltre alla modifica di alcune procedure amministrative relative all'individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento dei siti, il provvedimento stanzierà fino a 200 milioni di euro a favore del Commissario unico per l'accelerazione delle bonifiche e del risanamento ambientale nella Terra dei Fuochi.
Infine, sono state introdotte nuove misure di supporto ai Commissari di Governo per velocizzare la messa a bando e l'esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idrico e geologico.